PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. In conformità a quanto disposto dal titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani sono autorizzati ad assumere, tramite contratti di collaborazione a progetto, previa domanda degli interessati, soggetti di cittadinanza italiana da destinare alla copertura degli organici degli uffici delle sedi consolari situati nei rispettivi Paesi di competenza.
      2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate sulla base di apposite liste predisposte dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari e recanti i dati anagrafici e i curricula dei soggetti di cittadinanza italiana che hanno presentato la domanda di cui al citato comma 1.
      3. Ai fini della formazione del personale assunto ai sensi del presente articolo, le rappresentanze consolari e gli uffici consolari provvedono ad istituire appositi corsi, tenuti dal personale già in servizio presso di essi e distinti per le diverse funzioni.

Art. 2.

      1. Al fine di potenziare i servizi offerti dalla rete consolare italiana, è prevista l'istituzione di una banca dati centrale presso il Ministero degli affari esteri, collegata con tutte le sedi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, destinata alla raccolta, all'elaborazione e al disbrigo delle pratiche amministrative riguardanti i soggetti di cittadinanza italiana, ivi comprese le imprese, residenti nei Paesi di rispettiva competenza.

 

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Art. 3.

      1. Presso ogni rappresentanza diplomatica ed ufficio consolare italiani è istituito un ufficio per garantire l'informazione e l'effettiva attuazione del diritto di voto dei soggetti di cittadinanza italiana residenti nei Paesi di rispettiva competenza.

Art. 4.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino e il rafforzamento della rete consolare italiana, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) assicurare il riordino della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, al fine di garantire risparmi di spesa e un saldo attivo di bilancio da destinare alla realizzazione di iniziative in favore dei soggetti di cittadinanza italiana residenti nei Paesi di rispettiva competenza;

          b) prevedere il rafforzamento della rete consolare italiana, mediante l'ampliamento del numero delle sedi, il potenziamento degli organici di personale e la collaborazione con i soggetti operanti nel settore dell'associazionismo sociale italiano ed estero;

          c) procedere alla revisione delle carriere nell'ambito della rete consolare italiana, al fine di garantire un livello di prestazione dei servizi adeguato alle nuove ed emergenti richieste.

      2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia ai fini dell'espressione del parere; decorso il termine di un mese, dalla trasmissione, il decreto legislativo è emanato anche in mancanza del parere.

 

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Art. 5.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.